Il quesito
Una società estera conserva merce già importata e sdoganata in un magazzino italiano. La vende a un’altra società estera senza spedirla fuori dall’Italia. È una vendita senza IVA perché entrambe le imprese sono estere?
La risposta
La sede estera delle due società non basta a escludere l’IVA italiana. Per beni ordinari già sdoganati e presenti in Italia, la vendita senza movimento transfrontaliero è territorialmente rilevante in Italia. Occorre poi individuare chi assolve l’imposta.
Il cliente è stabilito in Italia?
Se il venditore non è stabilito in Italia e non effettua la cessione tramite una propria stabile organizzazione italiana, mentre l’acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, gli obblighi IVA ricadono normalmente sull’acquirente attraverso il reverse charge dell’articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972. L’eventuale partita IVA italiana del venditore non elimina questo meccanismo.
Se invece interviene nella vendita una stabile organizzazione italiana del cedente, occorre applicare le regole previste per le operazioni effettuate tramite tale struttura.
Se invece il cliente è una società estera senza una stabile organizzazione italiana coinvolta nell’acquisto, il reverse charge previsto per il cliente stabilito non si applica solo perché l’acquirente è un’impresa. Anche una sua semplice identificazione IVA italiana non equivale a stabilimento.
Nel caso del quesito, per un’ordinaria cessione imponibile, il venditore deve quindi assolvere l’IVA italiana attraverso la propria posizione locale, con identificazione diretta quando ammessa o rappresentanza fiscale. Aliquota e trattamento dipendono anche dalla natura dei beni e da eventuali regimi speciali.
Un caso pratico
Una società svizzera vende beni già sdoganati e custoditi a Milano a un’impresa estera non stabilita in Italia. I beni rimangono nel magazzino: la fattura non diventa un’esportazione per la sola nazionalità dell’acquirente. Alle condizioni descritte, il venditore addebita l’IVA italiana tramite la propria posizione IVA locale, salvo uno specifico regime derogatorio.
I documenti che chiariscono il trattamento
Contratto di vendita, documentazione doganale, registri del deposito e istruzioni di consegna devono descrivere lo stesso percorso. Prima di fatturare conviene chiarire proprietario delle merci, luogo dei beni e posizione del cliente.
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Fonti e aggiornamento
Aggiornamento: 7 ottobre 2026. DPR 633/1972, articoli 7-bis, 17 (in particolare commi 2, 3 e 4) e 35-ter; testo normativo ufficiale.
