Concordato preventivo – Circolare 8/2026

Concordato preventivo biennale 2026–2027: cosa cambia con la circolare 8/E

Requisiti di accesso, dichiarazioni integrative e vantaggi per chi rinnova: i chiarimenti da conoscere prima di accettare la proposta del Fisco.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026 riunisce in un unico documento la disciplina del Concordato preventivo biennale e i chiarimenti forniti negli ultimi anni. Il documento sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e illustra le novità introdotte dal decreto legislativo n. 148/2026, il cosiddetto decreto Omnibus.

La prima distinzione da tenere presente riguarda la decorrenza: le modifiche del decreto Omnibus si applicano dal biennio 2026–2027. Per i concordati 2024–2025 e 2025–2026 continuano a valere le disposizioni precedenti.

Adesione: attenzione alla scadenza

Per il biennio 2026–2027 il termine legale di adesione è fissato al 31 ottobre 2026. Poiché cade di sabato, applicando la regola generale sugli adempimenti fiscali, la scadenza operativa slitta a lunedì 2 novembre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, tenendo conto degli eventuali slittamenti per giorni non lavorativi. La regola generale è richiamata nella Gazzetta Ufficiale.

Prima dell’accettazione occorre verificare requisiti, cause di esclusione e correttezza dei dati utilizzati per elaborare la proposta.

Senza requisiti, l’adesione è priva di effetti

Una delle novità principali riguarda le conseguenze dell’accesso irregolare. Dal biennio 2026–2027, l’adesione effettuata senza i requisiti richiesti, oppure in presenza delle cause di esclusione previste dalla disciplina, è priva di effetti fin dall’origine.

Assume quindi particolare rilievo il controllo dei debiti tributari e previdenziali. Per il CPB 2026–2027 devono essere verificati i debiti rilevanti divenuti definitivi al 31 dicembre 2025. È possibile rimuovere l’ostacolo prima dell’accettazione, portando il residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sotto 5.000 euro.

I debiti oggetto di sospensione o rateazione non concorrono alla soglia finché permangono i relativi benefici. Per le rateazioni, occorre dunque verificare che non sia intervenuta la decadenza.

Errori dichiarativi: più spazio alla regolarizzazione

Il decreto Omnibus modifica anche il rapporto tra dichiarazione integrativa e concordato.

La nuova disciplina consente, alle condizioni previste, di correggere errori e omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, rideterminando il reddito o il valore della produzione concordati sulla base dei dati corretti.

Non si tratta, però, di una sanatoria generalizzata. Restano le cause di decadenza per le violazioni previste dalla legge e le specifiche preclusioni alla regolarizzazione. Per le violazioni penali e quelle relative ai dati ISA, in particolare, rilevano anche la constatazione della violazione e l’avvio di attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente.

Rinnovo: benefici più ampi

Per chi rinnova il concordato, la circolare illustra vantaggi ulteriori:

esonero dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 100.000 euro annui;

esonero dal visto per compensazioni di imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui;

esonero dal visto o dalla garanzia per rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;

riduzione di due anni dei termini di accertamento, nell’ambito previsto dalla norma;

possibilità, per chi rinnova nel biennio 2026–2027, di rateizzare saldi e acconti delle imposte senza interessi.

Inoltre, nel rinnovo, gli acconti determinati con il metodo storico non richiedono la maggiorazione prevista per il primo ingresso nel concordato.

La convenienza va verificata sui numeri

La scelta richiede un confronto tra proposta, risultati attesi e capacità finanziaria dell’impresa o del professionista. Un reddito effettivo inferiore a quello concordato, da solo, non consente di ridurre automaticamente la base imponibile pattuita.

Prima dell’adesione è quindi utile predisporre una simulazione che consideri imposte, contributi, acconti e flussi di cassa. Il controllo preventivo dei dati e della posizione debitoria resta essenziale quanto la valutazione del possibile risparmio.

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