L’art. 1 comma 30, L 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha rinnovato la misura agevolativa (consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva) alle seguenti condizioni:
1. Rivalutazione da parte di soggetti persone fisiche;
2. Possesso dal 1 gennaio 2025;
3. Applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 18% sia per i terreni sia per le partecipazioni.
La perizia di stima potrà essere prodotta anche dopo l’atto di cessione ma entro il 30 novembre 2025, data entro la quale occorrerà procedere al versamento dell’imposta:
- unica rata;
- la prima delle 3 rate annuali con applicazione degli interessi pari al 3% sulle rate successive alla prima.
Modalità e termini di versamento
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene mediante il modello F24, con i seguenti codici tributo:
- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.
In caso di utilizzo del modello F24 Enti pubblici (Risoluzione 25 giugno 2015, n. 62/E):
- 855E per le partecipazioni;
- 856E per i terreni.
Scadenza versamento | Interessi |
01/12/2025 | 0% |
30/11/2026 | 3% |
30/11/2027 | 6% |
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