Scade il prossimo 30 giugno 2019 la possibilità di rivalutare le quote di terreni e partecipazioni con perizia giurata.
L’art. 1 commi 1053 e 1054 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha rinnovato la misura agevolativa (consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva) alle seguenti condizioni:
1. Rivalutazione da parte di soggetti persone fisiche;
2. Possesso dal 1 gennaio 2019;
3. Applicazione di un’imposta sostitutiva pari a:
- 11% (Partecipazioni qualificate);
- 10% (Partecipazioni non qualificate);
- 10% (Terreni edificabili)
La perizia di stima potrà essere prodotta anche dopo l’atto di cessione ma entro il 30 giugno 2019, data entro la quale occorrerà procedere al versamento:
- unica rata
- 1\3 delle rate in caso di rateizzazione in 3 rate annuali con applicazione degli interessi pari al 3% sulle rate successive alla prima.
I soggetti IRES potranno inoltre procedere a rivalutare i beni d’impresa (art. 1 commi 940 e 950) con riconscimento del maggiore valore fiscale a decorrere dal 3° anno successivo quello di rivalutazione.
Le aliquote previste per i beni aziendali sono le seguenti:
- 12 per cento (Beni ammortizzabili);
- 16 per cento (Beni non ammortizzabili)
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