l Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, che disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali, rendendo obbligatoria la stipula da parte delle imprese.
Di seguito le nuove date previste:
grandi imprese: resta confermata la scadenza del 1° aprile 2025, ma le eventuali sanzioni scatteranno solo dopo 90 giorni da tale data.
piccole e micro imprese: obbligo dal 1° gennaio 2026;
medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025.

Il nuovo termine viene stabilito in base alle dimensioni dell’impresa secondo la direttiva UE 2023/2775.
Chi è Soggetto all’Obbligo?
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società. Sono esclusi i professionisti (sia individuali che associati). Rimane un dubbio sull’applicazione alle società semplici, pur iscritte al Registro ma non esercitanti attività d’impresa. È invece confermato che società che gestiscono attività imprenditoriali, come un poliambulatorio medico, sono tenute all’assicurazione.
Termine Ultimo:
La scadenza improrogabile per adempiere all’obbligo è fissata al 31 marzo 2025, in base al D.L. n. 202/2024, convertito dalla Legge n. 15/2025.
Cosa Copre la Polizza (Art. 3 D.M. 18/2025)?
Le polizze devono coprire i danni diretti causati da:
- Alluvioni
- Terremoti
- Frane
Aspetti Economici (Art. 4 e 6 D.M. 18/2025):
- I premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
- Per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto (la parte del danno a carico dell’assicurato) non potrà superare il 15% del danno indennizzabile.
- Per importi superiori a 30 milioni di euro, le condizioni dello scoperto sono negoziabili tra le parti.
Quali Immobilizzazioni Sono Assicurabili (Art. 1 D.M. 18/2025)?
L’obbligo assicurativo si applica alle immobilizzazioni utilizzate per l’attività d’impresa (come definite dall’art. 2424 c.c.), tra cui:
- Terreni: Fondi o porzioni di essi con diverse caratteristiche geografiche.
- Fabbricati: Edifici e strutture murarie (incluse fondamenta, impianti fissi, recinzioni, ecc.).
- Impianti e macchinari: Macchine di vario genere, inclusi sistemi elettronici e a controllo numerico.
- Attrezzature industriali e commerciali: Macchine, utensili, impianti di sollevamento e trasporto (non iscritti al PRA).
02/04/2025 Pubblicate le FAQ del MIMIT.
Il chiarimento di principale interesse è relativo ai beni in leasing/affitto. Secondo l’interpretazione del MIMIT l’obbligo di assicurazione compete comunque all’impresa utilizzatrice del bene aziendale qualora questo sia privo di copertura stipulata da altri soggetti.
Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti (FAQ)
Risposte alle domande frequenti sulle Polizze catastrofali – Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18
In seguito a richieste di chiarimento pervenute, si forniscono le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n.48 del 27 febbraio 2025
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R.Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.?
R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.