L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 84, ha chiarito il trattamento fiscale dei condomini che realizzano impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW o che vendono tutta l’energia prodotta da impianti fino a 20 kW. In questi casi, il condominio si configura fiscalmente come una società di fatto esercente attività d’impresa.
Di conseguenza, tale società deve fatturare l’energia immessa in rete al GSE, il quale applicherà una ritenuta d’acconto del 4%. La società di fatto è inoltre soggetta agli obblighi fiscali di una società in nome collettivo per le imposte dirette e di un soggetto passivo IVA, dovendo presentare dichiarazioni autonome e tenere le relative scritture contabili.
Questa interpretazione si distingue dal precedente orientamento (circ. 46/2007) che escludeva la rilevanza fiscale per i condomini con impianti fino a 20 kW destinati principalmente all’autoconsumo, i cui eventuali proventi da vendita erano tassati in capo ai singoli condomini come redditi diversi.
La risoluzione attuale sottolinea che l’intento di esercitare collettivamente un’attività imprenditoriale, attraverso la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico con le caratteristiche specificate, configura una società di fatto tra i condòmini che hanno approvato l’investimento e ne traggono vantaggio.
- Configurazione come Società di Fatto: Condomini con impianti fotovoltaici > 20 kW o vendita totale di energia da impianti ≤ 20 kW sono trattati fiscalmente come società di fatto.
- Obblighi Fiscali della Società di Fatto:
- Emissione di fattura al GSE per l’energia immessa in rete.
- Subire la ritenuta d’acconto del 4% da parte del GSE.
- Presentazione di dichiarazione dei redditi e IVA autonome.
- Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.
- Distinzione dal Precedente Orientamento: La risoluzione n. 84/2012 differisce dalla circ. 46/2007, che non considerava rilevanti fiscalmente i proventi da impianti più piccoli destinati all’autoconsumo.
- Elementi Costitutivi della Società di Fatto: Un accordo (anche verbale o implicito) tra i condòmini per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, con il conferimento di beni (l’impianto fotovoltaico).
- Soci della Società di Fatto: Solo i condòmini che hanno approvato l’investimento e ne beneficiano sono considerati soci.
- Riferimenti Normativi: Vengono citati l’art. 5 del TUIR e l’art. 4 del DPR 633/72 per il trattamento fiscale e IVA delle società di fatto, nonché l’art. 28 del DPR 600/73 per la ritenuta d’acconto.