VISTO DI CONFORMITA’ PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE
DECRETO ANTIFRODE – DLGS 157/2021
Con la pubblicazione del Decreto Antifrode DL 157/2021 è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità e di congruità delle spese per i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico nelle ipotesi di sconto in fattura o cessione del credito.
Il visto non è necessario qualora il credito sia utilizzato nella propria dichiarazione dei redditi.
La nuova disposizione, volta a rafforzare i controlli e la prevenzione di comportamenti fraudolenti, modifica gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 ampliando le ipotesi di obbligo del visto di conformità (prevalentemente rilasciato da commercialisti) e di congruità delle spese (a cura dei tecnici abilitati).
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/2021, ha precisato che in linea di principio il nuovo obbligo si applica a tutte le comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre 2021. Sarebbero esclusi gli interventi contrattualizzati e pagati prima del 12 novembre.
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito deve essere comunicata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il costo del visto di conformità (circa 2-3% dei lavori) concorre alla formazione del credito.
Per quanto riguarda l’attestazione di congruità delle spese, esteso dal nuovo art. 121 c. 1-ter DL 134/2020 a tutti gli interventi agevolati in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, si segnala che il suo rilascio dovrà avvenire in conformità non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6.8.2020 (Regionali e DEI) ma anche (per alcuni interventi) in linea con i valori massimi stabiliti da un decreto che verrà emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
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