Il decreto Omnibus interviene sulla tassazione dei crediti acquistati sotto il valore nominale. Centrale la distinzione tra nuovi acquisti e operazioni pregresse.
Acquistare un credito Superbonus a un prezzo inferiore al suo valore nominale consente di ottenere un vantaggio economico quando il credito viene utilizzato in compensazione. Ma quanto rimane di questo margine dopo le imposte?
L’articolo 3 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 introduce, per gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo gli articoli 54 e seguenti del TUIR, un’imposta sostitutiva del 26% sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione dei crediti acquistati, compresi quelli relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.
Si tassa il margine, seguendo l’utilizzo del credito
In caso di compensazione, il differenziale viene calcolato sottraendo alle somme utilizzate la quota proporzionale del costo di acquisto.
Un esempio chiarisce il meccanismo. Un professionista acquista per 80.000 euro un credito dal valore nominale di 100.000 euro. Se nell’anno compensa 25.000 euro, il costo proporzionalmente riferibile alla quota utilizzata è di 20.000 euro: il differenziale imponibile è quindi di 5.000 euro e l’imposta sostitutiva ammonta a 1.300 euro.
La valutazione della convenienza dell’acquisto deve dunque considerare anche il prelievo sul margine, oltre ai tempi di recupero e alla capacità di utilizzare le quote disponibili. L’imposta sostitutiva si versa con le modalità e nei termini del saldo delle imposte sui redditi.
La data di acquisto fa la differenza
La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Per gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo gli articoli 54 e seguenti del TUIR, è possibile applicarla anche agli acquisti effettuati a partire dal periodo d’imposta 2024.
Se la dichiarazione è già stata presentata, la norma consente una dichiarazione integrativa, ma esclude il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. L’applicazione agli acquisti pregressi richiede quindi una verifica della posizione concreta: il confronto tra aliquote, da solo, non basta a misurarne gli effetti.
Crediti acquistati e crediti ricevuti come parcella
Restano esclusi dall’imposta sostitutiva i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione artistica o professionale: concorrono al reddito professionale per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
Per i nuovi acquisti il criterio è definito: il prelievo colpisce il margine effettivo. Sulle operazioni pregresse, invece, la convenienza della scelta dipende anche dal trattamento del costo nelle dichiarazioni già presentate e dal divieto di rimborso delle maggiori imposte versate.
