Rivalutazioni beni d’impresa ex art. 110 D.L. 104/2020

L’Organismo italiano di Contabilità (OIC) con il documento interpretativo n. 7, la cui bozza è stata pubblicata per la consultazione, analizza il profilo tecnico contabile delle norme dettate dal decreto Agosto in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e di collegamento.

L’ art. 110 del Decreto Agosto ( D.L. 14 agosto 2020, n, 104) convertito nella legge del 13 ottobre 2020, n. 126, disciplina la nuova disciplina della rivalutazione dei beni d’ impresa, nonché delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

 La rivalutazione  può riguardare beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’ impresa (beni merce) e dei beni in leasing non ancora riscattati, nonché le partecipazioni in società controllate  ed in società collegate ai sensi dell’ art. 2359 c.c. (immobilizzazioni finanziarie), risultanti dal bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019.

Non possono essere rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2020 per le imprese con esercizio coincidenti con l’ anno solare. Per le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare è ammessa la rivalutazione sempreché il bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sia stato approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 126/2020 e a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Interessante novità è che la rivalutazione può essere effettuata per singolo bene e non necessariamente per categorie omogenee. Si ritiene che le indicazioni di cui al documento interpretativo dell’OIC possano trovare applicazione anche alle norme di rivalutazione di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), specifiche per il settore alberghiero.

Sono interessati alla rivalutazione:

  • le società per azioni, società in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione residenti in Italia enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali;
  • imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate (anche se in contabilità semplificata)
  • società ed enti residenti in Italia;
  • società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni;
  • soggetti Irpef e Ires che operano in regime di redditi d’ impresa, pertanto anche società di persone e imprese individuali in regime di contabilità semplificata.

Limiti alla Rivalutazione

I valori iscritti in  bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in  nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità  di economica utilizzazione nell’ impresa (valore economico), nonché al valore di mercato. Il valore della rivalutazione, aumentato della maggior quota di ammortamento stanziata a seguito della rivalutazione, non può superare  il valore di mercato o il valore economico. Si procederà, pertanto, a determinare la rivalutazione tenendo conto dei limiti previsti dalla legge.

Modalità di rivalutazione

Con riguardo ai beni ammortizzabili, si possono utilizzare tre metodi alternativi: rivalutazione contestuale del costo storico e del relativo fondo di ammortamento (rivalutazione monetaria), rivalutazione del solo costo storico del bene (rivalutazione economica), rivalutazione totale o parziale del fondo di ammortamento (accrescimento del valore netto contabile del bene , senza variarne il costo storico)

Affinché si possa beneficiare del riconoscimento fiscale della rivalutazione, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% del maggior valore attribuito sia per i beni ammortizzabili, sia per quelli non ammortizzabili.

L’imposta deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale  la rivalutazione è eseguita. La seconda e la terza rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta successivi. Il saldo attivo della rivalutazione va imputato al capitale o, in apposita riserva, che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta

La rivalutazione va annotata nel libro degli inventari e segnalata nella nota integrativa. Gli amministratori e l’eventuale collegio sindacale, annotano, nelle relazioni al bilancio, i criteri seguiti nella rivalutazione e l’ attestazione di rispetto dei limiti di valore; per le imprese in contabilità semplificata, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un  apposito prospetto, bollato e vidimato, da conservare ed esibire  in caso di richiesta da parte dell’ Amministrazione Finanziaria.

I vantaggi della rivalutazione per le società

  • Incremento degli ammortamenti che è possibile computare in detrazione a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
  • Possibilità di disporre di uno strumento tecnico e legale, per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, atto a rafforzare la composizione del patrimonio netto;
  • Minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio 2024)
  • Maggiori plafond per calcolare le manutenzioni deducibili;
  • Risparmio di natura fiscale;
  • Possibilità di riallineare il valore contabile e il valore fiscale dei beni.

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